PERCHÉ IL CARDINALE BECCIU VA ASSOLTO

Le accuse non reggono alla prova dei fatti

di Alberto Vacca

  

Il caso giudiziario che ha coinvolto il cardinale Angelo Becciu rappresenta uno dei passaggi più controversi e problematici della recente storia della giustizia vaticana. Al di là delle semplificazioni mediatiche e delle narrazioni consolidate, una lettura rigorosa degli atti processuali e della stessa sentenza di primo grado restituisce un quadro molto diverso da quello comunemente percepito. Ed è proprio alla luce dei fatti – e non delle suggestioni – che emerge una conclusione sempre più difficile da eludere: Becciu deve essere assolto.

Un dato preliminare, spesso oscurato nel dibattito pubblico, è decisivo: tutte le otto accuse formulate dal promotore di giustizia nella loro originaria impostazione sono state giudicate infondate dal Tribunale. Nessuna di esse ha retto nella forma in cui era stata costruita dall’accusa. Solo tre capi di imputazione sono stati ritenuti astrattamente rilevanti, ma esclusivamente dopo una profonda e radicale riqualificazione giuridica operata dal Tribunale, che ha sostituito alle contestazioni originarie un diverso inquadramento normativo dei fatti.

Questo dato, da solo, certifica il fallimento dell’impianto accusatorio del promotore di giustizia e ridimensiona fortemente la portata della condanna pronunciata in primo grado.

Otto accuse, nessuna condanna nella formulazione originaria

Il promotore di giustizia aveva costruito l’azione penale su otto capi d’imputazione, ampliando progressivamente il perimetro del processo ben oltre le contestazioni iniziali. Tuttavia, il Tribunale ha dichiarato cinque accuse del tutto infondate, pronunciando assoluzioni con formula piena.

Le restanti tre accuse – relative al palazzo di Londra, alle donazioni alla Caritas di Ozieri e ai fondi destinati alla liberazione di suor Gloria Cecilia Narváez – non sono state accolte nella formulazione del promotore, ma sono state completamente riscritte dal Tribunale, che ha abbandonato le qualificazioni originarie per costruire un nuovo impianto giuridico funzionale alla condanna.

È un passaggio cruciale: se il Tribunale si fosse limitato alle imputazioni proposte dal promotore di giustizia, nessuna condanna sarebbe stata possibile.

Il processo d’appello e la decisione della Cassazione

Attualmente il procedimento è nella fase d’appello. In questo contesto, il 12 gennaio 2026 la Corte di Cassazione vaticana ha dichiarato inammissibile il ricorso del promotore di giustizia perché irritualmente proposto. La Corte non si è pronunciata sulla ricusazione del promotore Alessandro Diddi, richiesta dai difensori di Becciu, poiché quest’ultimo aveva rinunciato a partecipare al giudizio d’appello con una dichiarazione formale del 9 gennaio 2026, depositata presso la stessa Corte.

Di conseguenza, la Corte d’Appello è ora chiamata a pronunciarsi esclusivamente sui tre capi di imputazione residui, così come riqualificati dal Tribunale, e non sulle otto accuse originarie, ormai definitivamente smentite.

I tre capi residui e la loro infondatezza

Anche questi tre capi, tuttavia, presentano gravi criticità.

Con riferimento al palazzo di Londra, è innanzitutto necessario chiarire che il Tribunale ha preso le distanze dall’impostazione accusatoria del promotore di giustizia. Quest’ultimo aveva fondato l’accusa di peculato sulla presunta violazione dell’articolo 172 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus, ricostruzione puntualmente smentita dalla difesa del cardinale Becciu. Il Tribunale ha infatti riconosciuto l’erroneità di tale impostazione e ha escluso che quella norma potesse fungere da base giuridica per una responsabilità penale.

Abbandonata la contestazione originaria, il Tribunale ha individuato nella violazione del canone 1284 del codice di diritto canonico la condotta integrante il peculato, qualificandola come fattispecie di «uso illecito» ai sensi dell’articolo 168 del codice penale vaticano. Secondo questa ricostruzione, al cardinale Becciu viene addebitato di aver indirizzato le risorse finanziarie affidate alla sua gestione verso operazioni speculative ad alto rischio, in contrasto con il canone 1284, che impone agli amministratori dei beni ecclesiastici di agire con la «diligenza del buon padre di famiglia», tutelando il patrimonio da danni o perdite significative.

Resta tuttavia il nodo centrale: il canone 1284 disciplina obblighi di corretta amministrazione e responsabilità di natura gestionale, ma non tipizza una fattispecie penale né consente di fondare una responsabilità criminale in assenza di un dolo specifico, di un danno certo e di una violazione puntuale di norme penali determinate. La valutazione del rischio dell’investimento è stata inoltre compiuta ex post, sulla base dell’esito negativo dell’operazione, trasformando una scelta amministrativa discrezionale in una responsabilità penale retroattiva, in evidente contrasto con i principi fondamentali del diritto penale.

Quanto alle donazioni alla Caritas di Ozieri è pacifico che i fondi siano stati destinati a un ente ecclesiastico e utilizzati per finalità caritative. Non è mai stata provata alcuna appropriazione né un vantaggio personale per Becciu o per i suoi familiari. La condanna si fonda su una lettura estensiva e analogica di norme canoniche, applicate al di fuori del loro ambito naturale, in violazione dei principi di tassatività e determinatezza.

Infine, nel caso dei fondi destinati alla liberazione della suora rapita in Mali, il Tribunale ha escluso il peculato ma ha riqualificato il fatto come truffa aggravata, ipotizzando che Becciu abbia indotto in errore i vertici vaticani. Anche qui, però, manca qualsiasi prova del dolo, così come qualsiasi evidenza di un interesse personale. Tutti i pagamenti furono effettuati nel contesto di un’operazione autorizzata ai massimi livelli e finalizzata a salvare una vita.

Una condanna che non supera il vaglio del diritto

In tutti e tre i casi, la responsabilità penale è stata affermata facendo ricorso a formule congetturali – come il noto principio «non poteva non sapere» – che sostituiscono la prova con la presunzione e ribaltano l’onere probatorio sull’imputato. Un approccio incompatibile con i principi fondamentali del giusto processo.

Assolvere il cardinale Becciu non significa negare l’esigenza di trasparenza nella gestione delle finanze vaticane. Significa, al contrario, riaffermare un principio essenziale di civiltà giuridica: non si condanna per deduzione, per opportunità o per equilibrio politico, ma solo sulla base di prove certe e di qualificazioni giuridiche corrette.

È ora che il processo d’appello restituisca centralità al diritto e ai fatti. Ed è per questo che, oggi più che mai, l’assoluzione di Becciu non appare solo possibile, ma necessaria.


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