PERCHÉ IL CARDINALE BECCIU VA ASSOLTO
Le accuse non reggono alla prova dei fatti
di Alberto Vacca
Il caso giudiziario che ha coinvolto il cardinale
Angelo Becciu rappresenta uno dei passaggi più controversi e problematici della
recente storia della giustizia vaticana. Al di là delle semplificazioni
mediatiche e delle narrazioni consolidate, una lettura rigorosa degli atti
processuali e della stessa sentenza di primo grado restituisce un quadro molto
diverso da quello comunemente percepito. Ed è proprio alla luce dei fatti – e
non delle suggestioni – che emerge una conclusione sempre più difficile da
eludere: Becciu deve essere assolto.
Un dato preliminare, spesso oscurato nel
dibattito pubblico, è decisivo: tutte le otto accuse formulate dal promotore di
giustizia nella loro originaria impostazione sono state giudicate infondate dal
Tribunale. Nessuna di esse ha retto nella forma in cui era stata costruita
dall’accusa. Solo tre capi di imputazione sono stati ritenuti astrattamente
rilevanti, ma esclusivamente dopo una profonda e radicale riqualificazione
giuridica operata dal Tribunale, che ha sostituito alle contestazioni
originarie un diverso inquadramento normativo dei fatti.
Questo dato, da solo, certifica il fallimento
dell’impianto accusatorio del promotore di giustizia e ridimensiona fortemente
la portata della condanna pronunciata in primo grado.
Otto accuse, nessuna condanna nella formulazione
originaria
Il promotore di giustizia aveva costruito
l’azione penale su otto capi d’imputazione, ampliando progressivamente il
perimetro del processo ben oltre le contestazioni iniziali. Tuttavia, il
Tribunale ha dichiarato cinque accuse del tutto infondate, pronunciando
assoluzioni con formula piena.
Le restanti tre accuse – relative al palazzo di
Londra, alle donazioni alla Caritas di Ozieri e ai fondi destinati alla
liberazione di suor Gloria Cecilia Narváez – non sono state accolte nella
formulazione del promotore, ma sono state completamente riscritte dal
Tribunale, che ha abbandonato le qualificazioni originarie per costruire un
nuovo impianto giuridico funzionale alla condanna.
È un passaggio cruciale: se il Tribunale si fosse
limitato alle imputazioni proposte dal promotore di giustizia, nessuna condanna
sarebbe stata possibile.
Il processo d’appello e la decisione della
Cassazione
Attualmente il procedimento è nella fase
d’appello. In questo contesto, il 12 gennaio 2026 la Corte di Cassazione
vaticana ha dichiarato inammissibile il ricorso del promotore di giustizia
perché irritualmente proposto. La Corte non si è pronunciata sulla ricusazione
del promotore Alessandro Diddi, richiesta dai difensori di Becciu, poiché
quest’ultimo aveva rinunciato a partecipare al giudizio d’appello con una
dichiarazione formale del 9 gennaio 2026, depositata presso la stessa Corte.
Di conseguenza, la Corte d’Appello è ora chiamata
a pronunciarsi esclusivamente sui tre capi di imputazione residui, così come
riqualificati dal Tribunale, e non sulle otto accuse originarie, ormai
definitivamente smentite.
I tre capi residui e la loro infondatezza
Anche questi tre capi, tuttavia, presentano gravi
criticità.
Con riferimento al palazzo di Londra, è
innanzitutto necessario chiarire che il Tribunale ha preso le distanze
dall’impostazione accusatoria del promotore di giustizia. Quest’ultimo aveva
fondato l’accusa di peculato sulla presunta violazione dell’articolo 172 della
Costituzione Apostolica Pastor Bonus, ricostruzione puntualmente
smentita dalla difesa del cardinale Becciu. Il Tribunale ha infatti
riconosciuto l’erroneità di tale impostazione e ha escluso che quella norma
potesse fungere da base giuridica per una responsabilità penale.
Abbandonata la contestazione originaria, il
Tribunale ha individuato nella violazione del canone 1284 del codice di diritto
canonico la condotta integrante il peculato, qualificandola come fattispecie di
«uso illecito» ai sensi dell’articolo 168 del codice penale vaticano. Secondo
questa ricostruzione, al cardinale Becciu viene addebitato di aver indirizzato
le risorse finanziarie affidate alla sua gestione verso operazioni speculative
ad alto rischio, in contrasto con il canone 1284, che impone agli amministratori
dei beni ecclesiastici di agire con la «diligenza del buon padre di famiglia»,
tutelando il patrimonio da danni o perdite significative.
Resta tuttavia il nodo centrale: il canone 1284
disciplina obblighi di corretta amministrazione e responsabilità di natura
gestionale, ma non tipizza una fattispecie penale né consente di fondare una
responsabilità criminale in assenza di un dolo specifico, di un danno certo e di
una violazione puntuale di norme penali determinate. La valutazione del rischio
dell’investimento è stata inoltre compiuta ex post, sulla base dell’esito
negativo dell’operazione, trasformando una scelta amministrativa discrezionale
in una responsabilità penale retroattiva, in evidente contrasto con i principi
fondamentali del diritto penale.
Quanto alle donazioni alla Caritas di Ozieri è
pacifico che i fondi siano stati destinati a un ente ecclesiastico e utilizzati
per finalità caritative. Non è mai stata provata alcuna appropriazione né un
vantaggio personale per Becciu o per i suoi familiari. La condanna si fonda su
una lettura estensiva e analogica di norme canoniche, applicate al di fuori del
loro ambito naturale, in violazione dei principi di tassatività e
determinatezza.
Infine, nel caso dei fondi destinati alla
liberazione della suora rapita in Mali, il Tribunale ha escluso il peculato ma
ha riqualificato il fatto come truffa aggravata, ipotizzando che Becciu abbia
indotto in errore i vertici vaticani. Anche qui, però, manca qualsiasi prova
del dolo, così come qualsiasi evidenza di un interesse personale. Tutti i
pagamenti furono effettuati nel contesto di un’operazione autorizzata ai
massimi livelli e finalizzata a salvare una vita.
Una condanna che non supera il vaglio del diritto
In tutti e tre i casi, la responsabilità penale è
stata affermata facendo ricorso a formule congetturali – come il noto principio
«non poteva non sapere» – che sostituiscono la prova con la presunzione e
ribaltano l’onere probatorio sull’imputato. Un approccio incompatibile con i
principi fondamentali del giusto processo.
Assolvere il cardinale Becciu non significa
negare l’esigenza di trasparenza nella gestione delle finanze vaticane.
Significa, al contrario, riaffermare un principio essenziale di civiltà
giuridica: non si condanna per deduzione, per opportunità o per equilibrio
politico, ma solo sulla base di prove certe e di qualificazioni giuridiche
corrette.
È ora che il processo d’appello restituisca
centralità al diritto e ai fatti. Ed è per questo che, oggi più che mai,
l’assoluzione di Becciu non appare solo possibile, ma necessaria.
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